Art. 2
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Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sono conferite all'Istituto stesso e ai suoi incaricati le facolta' attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonche' dei libri contabili e altri documenti di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Testo in vigore dal 14 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
