Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 della presente legge, nonche' nei casi in cui il datore di lavoro non provvede, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni, al pagamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti in ciascun mese, ovvero nei casi di omesso o insufficiente versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23, primo e terzo comma, e nell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Sono abrogati gli articoli 10 e il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 35.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-24;934~art3 · fonte del testo