Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 della presente legge, nonche' nei casi in cui il datore di lavoro non provvede, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni, al pagamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti in ciascun mese, ovvero nei casi di omesso o insufficiente versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23, primo e terzo comma, e nell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Sono abrogati gli articoli 10 e il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 35.

Testo in vigore dal 14 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-10-24;934~art3 · fonte del testo