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Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perche' residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneita' al servizio militare, fino al compimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;808~art1 · fonte del testo