Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtu' del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 24111, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;808~art3 · fonte del testo