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Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito. Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste.
Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010
