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La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtu' del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 24111, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.
Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010
