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All'onere di lire 18.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2071 per lire 14.119.100, del capitolo numero 2592, per lire 3.000.000 e del capitolo n. 3043 per lire 1.407.200 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;808~art4 · fonte del testo