E' fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti. Il nuovo organico del personale nel tener conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avra' come limite il numero di personale attualmente in servizio. Deroghe al divieto di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Testo vigente dal 7 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-27;7~art6 · fonte su Normattiva