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Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo e' stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, tenuto conto delle previsioni urbanistiche e di sviluppo delle regioni che approveranno, ove necessario, le varianti ai vigenti strumenti urbanistici, disposte con deliberazione dei Consigli comunali competenti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del provveditorato regionale alle opere pubbliche. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Gli incarichi di progettazione saranno conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno. L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche, competenti per territorio; previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, verranno integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.

Testo in vigore dal 18 luglio 1980 al 5 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;336~art6 · fonte su Normattiva