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((Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo e' stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza. Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, e' autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni. La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche e' disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche. Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione; la stessa e' esaminata con procedura d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione. Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno. L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno)).

Testo in vigore dal 5 giugno 1985 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;336~art6 · fonte su Normattiva