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Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilita' delle pendici, e per la bonifica montana e valliva. Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e frane. Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilita' e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati. Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 6, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 9 agosto 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/1969

    Questione inammissibile
    21 marzo 1969

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sollevata con ordinanza del 14 ottobre 1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Prato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHE…

    Art. 18 Provvedimenti straordinari per la Calabria · Art. 1 Provvedimenti straordinari per la Calabria

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art1 · fonte del testo