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Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilita' delle pendici, e per la bonifica montana e valliva. Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e frane. ((Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17)). Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilita' e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati. Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 6, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
