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Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento. Il pagamento del contributo dovuto ai privati sara' eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo. Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione e' in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 9 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art4 · fonte del testo