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Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento. ((Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1 e' costituito, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, un Comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna Provincia dalla Camera di commercio dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche)). Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione e' in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
