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Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente art. 3 sono a totale carico dello Stato. Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 17.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 9 agosto 1962
