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Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente art. 3 sono a totale carico dello Stato. Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse ((e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 1)) e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 17.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
