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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigera' un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge. Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sara' sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sara' adottata analoga procedura. I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, alla approvazione del predetto Comitato dei Ministri. Per il primo esercizio il termine e' stabilito al 31 marzo 1956. A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presentera' la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente. Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvedera' d'intesa col Comitato previsto all'art. 6.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art7 · fonte del testo