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I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno d'intesa col Comitato previsto dall'art. 6, quando l'importo non superi i 300 milioni. Oltre tale limite il parere sara' dato dalla Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 9 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art9 · fonte del testo