Provvedimenti straordinari per la Calabria

Art. 11 — Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;437~art11 · fonte su Normattiva