Provvedimenti straordinari per la Calabria
Art. 11 — Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere
Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
