Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Dopo l'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente articolo 85-bis: "(Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia) Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

  • a)non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
  • b)non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge".

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;428~art1 · fonte del testo