Art. 13 — Lavori di lieve entità
All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessita' tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. 4 Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 ottobre 1989, n. 355
4La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e' estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma e' elevato a lire 4.500.000."
Testo vigente dal 8 novembre 1989
