L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' assumere, per esigenze connesse ai programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti corrispettivi.

Testo vigente dal 21 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-23;15~art11 · fonte su Normattiva