L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito da seguente: "Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge".
Testo vigente dal 20 agosto 1977
