L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito da seguente: "Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;532~art5 · fonte su Normattiva