Art. 34 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
L'articolo 283 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
