Art. 69 — Esecutorietà della sentenza
All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi: "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
