Art. 35 — Sospensione necessaria
L'articolo 295 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
