Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 35 — Sospensione necessaria

L'articolo 295 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art35 · fonte su Normattiva