Art. 60 — Riserva facoltativa di ricorso entro sentenze non definitive
Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
