Art. 65 — Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio
L'articolo 377 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 377 - (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio). - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza alla camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
