Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 8 — Termini per comparire

Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art8 · fonte su Normattiva