Art. 8 — Termini per comparire
Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
