Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 84 — Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio

Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 144-bis. - (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio). - Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art84 · fonte su Normattiva