Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 85 — Esecuzione sui beni sequestrati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice".

Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art85 · fonte su Normattiva