Art. 86 — Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale
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Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile. La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994
