Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 87 — Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni

Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti.

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art87 · fonte su Normattiva