Art. 87 — Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni
Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti.
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
