I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge. Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprieta' destinati all'edilizia residenziale.

Testo vigente dal 17 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art24 · fonte su Normattiva