Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera d), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresi' considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni. Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22. Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unita'.
Testo vigente dal 17 agosto 1977
