Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art12 · fonte su Normattiva