L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonche' quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano. Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 242/1985

    Questione infondata
    29 ottobre 1985

    È da escludere, in via interpretativa, che l'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, secondo e terzo comma - il quale prevede che "agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della Regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello Statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'art. 38 di detto Statuto, nonché quelle costituenti entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano" - valga a riestendere alla Valle d'Aosta l'ambito di applicabilità dell'art. 31, primo comma, della legge n. 468 del 1978, essendo stata tale norma fin dal periodo intercorrente fra la pronuncia e il deposito della sentenza che ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, appunto nei riguardi della Valle d'Aosta, novellata dall'art. 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, con la introduzione di un'espressa eccezione "per i fondi di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana (cioè con riguardo alle somme annualmente versate dallo Stato "a titolo di solidarietà nazionale"), nonché per quelli destinati alle altre Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti". Pertanto non può desumersi dalle disposizioni dell'art. 38 succitato che l'art. 31, primo comma, della legge n. 468 del 1978, riguardante il regime delle giacenze di tesoreria delle regioni - obbligandole tutte, sia a statuto speciale che ordinario, a "tenere le disponibilità liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro" -, ridivenga applicabile alla Valle d'Aosta, malgrado l'opposta decisione adottata precedentemente dalla Corte, che l'ha ritenuto incompatibile con l'art. 50, terzo comma, del relativo Statuto, per essere stato emanato in difetto del necessario "accordo con la giunta regionale" e per aver contraddetto, comunque, i disposti della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, sull'ordinamento finanziario di quella Regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 - sollevata in via principale dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto speciale valdostano - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978). - S. n. 95/1981, che ha affrontato i problemi relativi alla sorte specificamente riservata alle somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate ad affluire negli appositi conti intestati alle Regioni presso le tesorerie dello Stato dichiarando, tra l'altro, costituzionalmente illegittima la norma del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per non aver menzionato le entrate delle altre Regioni a statuto speciale, oltre la Sicilia e il Trentino-Alto Adige, fra cui la Valle d'Aosta, così discriminandola rispetto a quelle espressamente indicate, in violazione di una serie di precetti costituzionali e statutari.

    Art. 136 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia · Art. 40 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art38 · fonte su Normattiva