Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge. Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B.1 Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
