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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sone tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. Il contributo di cui al primo comma e' sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli. La misura del contributo e le modalita' di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della Industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanita', sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione piu' rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato. Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime.

Testo in vigore dal 11 agosto 1982 al 19 maggio 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 200/1988

    Questione infondata
    18 febbraio 1988

    La disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 526/1982 ha introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle precedenti azioni di rivalsa (spettanti nel previgente regime all'ente erogatore, a favore del danneggiato da sinistro stradale, di prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario): essa non concreta affatto l'imposizione di una contribuzione non determinata con legge - come tale lesiva dell'art. 23 della Costituzione - bensi` si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell'assicurazione, con finalita` di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa. Il contributo in argomento non e` una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensi` una mera componente tariffaria determinata annualmente sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, sentita l'organizzazione sinda- cale di categoria degli assicuratori. Ne` e` configurabile, in base alla stessa disposizione, una disparita` di trattamento della assicurazione della responsabilita` civile da circolazione rispet- to al generale regime della responsabilita` civile, giacche` la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti giustifica, all'evidenza, la disciplina peculiare e differenziata. (Manifesta infondatezza delle questio- ni di legittimita` costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costi- tuzione, e dall'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - erroneamente richiamato nell'ordinanza di rinvio - in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 2053 c.c. · Art. 8 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art8 · fonte su Normattiva