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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sone tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. Il contributo di cui al primo comma e' sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli. La misura del contributo e le modalita' di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della Industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanita', sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione piu' rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato. Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime.
Testo in vigore dal 11 agosto 1982 al 19 maggio 1995
