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Ai cittadini italiani che si trovano nelle condizioni volute negli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiunto la, titolarita' di una farmacia beneficiando della legge suddetta o della successiva legge 8 aprile 1954, n. 104, e' concessa, nei comuni concorsi che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della, presente legge per assegnazione di farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, una maggiorazione di tre punti per ogni commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di eta'. Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno piu' usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza. Presso il Ministero della sanita' sara' tenuto un registro in cui saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del citato beneficio.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;149~art1 · fonte del testo