Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia, o in Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranita' dell'Italia in forza al trattato di pace, purche' all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo seguente si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820. Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani, residenti in Tunisia e titolari di farmacia, che saranno costretti da disposizioni legislative o da provvedimenti delle autorita' locali ad abbandonare la Tunisia, purche' all'atto della presentazione della domanda di cui allo articolo seguente si trovino nelle condizioni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, numero 820.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;149~art2 · fonte del testo