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Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia, o in Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranita' dell'Italia in forza al trattato di pace, purche' all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo seguente si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820. Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani, residenti in Tunisia e titolari di farmacia, che saranno costretti da disposizioni legislative o da provvedimenti delle autorita' locali ad abbandonare la Tunisia, purche' all'atto della presentazione della domanda di cui allo articolo seguente si trovino nelle condizioni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, numero 820.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;149~art2 · fonte del testo