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Per ottenere i benefici di cui sopra gli interessati dovranno far pervenire circostanziata domanda al Ministero della sanita', che sara' tenuto a rilasciare, entro 30 giorni dalla data della richiesta, apposito certificato. Tale domanda dovra' essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e dai soggetti di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla data in cui siano stati privati della titolarita' della licenza di esercizio.
Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
