Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1928 al 9 maggio 2025. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Qualora si manifestino speciali contingenze o necessita' di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortifrutticoli, il Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, puo' con suo decreto:
tolto: 1° vietare l'esportazione dei prodotti non muniti del Marchio nazionale di cui alla presente legge;
tolto: 2° stabilire che l'applicazione del marchio nazionale e', per qualsiasi prodotto ortifrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;
tolto: 3° prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortifrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.
tolto: 4° Prescrivere per tutte le spedizioni di prodotti ortofrutticoli dirette all'estero l'osservanza totale o parziale delle norme stabilite per gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art15 · fonte del testo