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[1]Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiono alle norme che lo regolano o che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 5, sottopongano a visita merce non conforme alle prescrizioni, si applica:

[2]1° il richiamo;

[3]2° la sospensione temporanea dall'uso del marchio, per non piu' di sei mesi;

[4]3° la revoca dell'autorizzazione.

[5]Oltre al provvedimento di sospensione e di revoca il contravventore puo' essere condannato alla pena pecuniaria da L. 500 a 10,000.

[6]In caso di sospensione, il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine stabilito, importa di diritto la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, fermo restando nell'Istituto il diritto a percepire la pena pecuniaria.

[7]I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione saranno pubblicati, a spese del contravventore, sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, sul Foglio degli annunzi e nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la propria sede.

[8]I ricorsi al Comitato di cui all'art. 6 non hanno effetto sospensivo, ma il presidente del Comitato puo', su istanza del ricorrente, disporre la sospensione.

[9]Nessuna riammissione puo' essere consentita prima del decorso di un biennio dal provvedimento di revoca.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art13 · fonte del testo