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[1]La competenza a conoscere dei reati previsti nell'art. 12 spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria, e nei relativi procedimenti penali l'Istituto nazionale per l'esportazione puo' costituirsi parte civile.

[2]Nei giudizi civili, la competenza a decidere spetta, in ogni caso, all'autorita' giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Istituto.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art14 · fonte del testo