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[1]Qualora si manifestino speciali contingenze o necessita' di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortifrutticoli, il Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, puo' con suo decreto:

[2]1° vietare l'esportazione dei prodotti non muniti del Marchio nazionale di cui alla presente legge;

[3]2° stabilire che l'applicazione del marchio nazionale e', per qualsiasi prodotto ortifrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;

[4]3° prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortifrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.

[5]((4° Prescrivere per tutte le spedizioni di prodotti ortofrutticoli dirette all'estero l'osservanza totale o parziale delle norme stabilite per gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale)).

Testo in vigore dal 16 ottobre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1927 al 16 ottobre 1928. 26 parole aggiunte.

aggiunto: 4° Prescrivere per tutte le spedizioni di prodotti ortofrutticoli dirette all'estero l'osservanza totale o parziale delle norme stabilite per gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art15 · fonte del testo