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[1]Qualora si manifestino speciali contingenze o necessita' di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortifrutticoli, il Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, puo' con suo decreto:

[2]1° vietare l'esportazione dei prodotti non muniti del Marchio nazionale di cui alla presente legge;

[3]2° stabilire che l'applicazione del marchio nazionale e', per qualsiasi prodotto ortifrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;

[4]3° prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortifrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 16 ottobre 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art15 · fonte del testo