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[1]L'uso effettivo del marchio da parte degli esportatori autorizzati e' subordinato alle condizioni seguenti:
[2]1° che l'esportatore continui a far parte delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3;
[3]2° che i prodotti rispondano ai requisiti di selezione, graduazione, uniformita', maturazione, conservazione ed altri stabiliti dalle norme speciali di cui all'art. 17;
[4]3° che il confezionamento e l'imballaggio rispondano alle prescrizioni, forme e dimensioni stabilite dalle dette norme;
[5]4° che il marchio sia accompagnato dal nome e sede dell'esportatore autorizzato, o dal suo marchio privato;
[6]5° che, ove trattisi di prodotti assoggettati al controllo fitosanitario, questi siano riscontrati perfettamente sani ed immuni da parassiti animali e vegetali dal competente delegato del servizio di difesa delle piante.
[7]Per singoli prodotti o categorie di prodotti l'applicazione del marchio, oltre che all'ammissione dell'esportatore al suo uso, puo', dalle norme speciali di cui all'art. 17, subordinarsi all'esito di un controllo sulle singole partite, diretto ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti numeri 2 e 3.
[8]Il controllo avra' luogo su richiesta dell'interessato, previa sua dichiarazione scritta che la merce da controllare e' conforme alle prescrizioni.
Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025
